COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.P. REAL SANTELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BOVE CARLO (CASALATTICO) ALLA GARA REAL S.ELIA – CASALATTICO del 21.12.2003 – Camp. di II Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 53 del 22/1/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.P. REAL SANTELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BOVE CARLO (CASALATTICO) ALLA GARA REAL S.ELIA – CASALATTICO del 21.12.2003 – Camp. di II Categoria La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe e lette le controdeduzioni della Soc. CASALATTICO; § rilevato che il reclamo risulta inoltrato con raccomandata A.R. 95 del 2.1.2004 e quindi oltre il termine di giorni sette dalla gara previsto dall’art. 42 n. 3 del C.G.S., termine da considerarsi perentorio DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: REAL SANTELIA – CASALATTICO 0 – 1 § La tassa reclamo va incamerata.
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