COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. San Filippo Neri in ordine alla regolarità della gara del Campionato di terza categoria San Filippo Neri – Sporting Camporosso del 30.11.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. San Filippo Neri in ordine alla regolarità della gara del Campionato di terza categoria San Filippo Neri - Sporting Camporosso del 30.11.2003. L’arbitro della gara San Filippo Neri Alberga - Sporting Camporosso disputata il 30.11.2003 e valevole per il Campionato di terza categoria riferiva d’averla sospesa al 24’ del s.t. per mancanza del numero legale di calciatori nella squadra dell’U.S. San Filippo Neri. Il Giudice Sportivo, oltre ai provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati, infliggeva all’U.S. San Filippo Neri la punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3 L’U.S. San Filippo Neri, ritenuta ingiusta la sanzione perché assunta sulla base di un referto non veritiero, ha proposto rituale reclamo alla Commissione Disciplinare, dichiarando che al 24’ del 2°t. l’arbitro aveva allontanato per comportamento violento due calciatori, il n. 6 dello S. Camporosso ed il n°. 14 dell’U.S. San Filippo Neri; i due, incamminandosi verso gli spogliatoi, avevano riacceso la lite con intervento pacificatore di entrambe le squadre ed al termine dell’alterco, l’allenatore dello Sporting Camporosso era rientrato in campo con un bastone di ferro in mano che gettava sul terreno di gioco urlando verso l’arbitro “guardate cosa aveva in mano il n. 14”. A quel punto l’arbitro fischiava la fine dell’incontro, senza formalizzare alcun provvedimento disciplinare a carico di nessuno, consegnando poi ai dirigenti dell’U.S. San Filippo Neri, copia della distinta di gara (allegata al reclamo) con l’annotazione dei provvedimenti assunti a carico dei loro tesserati, cioè la sola espulsione del n. 14, e cinque ammonizioni a carico dei numeri 1, 2, 4, 9 e 10. I rappresentanti del sodalizio reclamante, convenuti in giudizio, illustrando ulteriormente le motivazioni proposte nel reclamo, hanno posto l’accento anche sul danno d’immagine subito dalla società concludendo con la richiesta di ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare non può che rilevare la fondatezza delle doglianze dell’U.S. San Filippo Neri alla luce di un rapporto che si appalesa incoerente, contraddittorio e quindi inaffidabile. Riferisce l’arbitro di aver fischiato, al 24’ del s.t., la fine della gara dopo aver espulso “per doppia ammonizione” il n. 10, il n. 2 e il n. 9 della squadra ospitante, che si era così trovata con l’organico insufficiente per poterla proseguire: ma della prima ammonizione dei tre il d.g. non da menzione alcuna sul resoconto. L’omissione conferisce credibilità all’esposto della reclamante e convince questo giudicante a ritenere che l’arbitro, influenzato da fattori esterni, abbia malamente assunto la decisione di porre fine in anticipo alla gara, giustificandola poi sul referto con l’indicazione dell’espulsione dei tre calciatori per doppia ammonizione. Il reclamo va quindi accolto con l’annullamento della pronuncia del primo giudice e con l’invio degli atti al Comitato Provinciale d’Imperia per la ripetizione della gara. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera, disponendo la restituzione della tassa addebitata in conto.
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