COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA gara del 14/12/2003 MORBEGNO CALCIO 1908 – CARNATESE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
gara del 14/12/2003 MORBEGNO CALCIO 1908 - CARNATESE
Con deliberazione pubblicata sul CU 24 del 18 12 2003 questo giudice ha deciso di sospendere l omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della societa MORBEGNO
Letto il reclamo
Visti gli atti ufficiali di gara risulta che la societa Carnatese dal31 al 38 minuto del secondo tempo ha schierato in campo un solo calciatore nato dal 1 gennaio 1982 anziche i due calciatori previsti dalle vigenti normative
Richiamato l art 34 bis delle NOIF
Considerato che il CU n 2 del 10 07 2003 precisa al punto 3 1 4 ha stabilito che e’ fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalita’ di cui al punto 3 1 1 del CU n 44 del 30 05 2002 cioe’: hanno l’obbligo di impiegare sin dall inizio della gara e per l’intera durata della stessa quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu’ partecipanti almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 82
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara cosi’ come prevista dall art 12 del CGS
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla societa’ CARNATESE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 3
b) di restituire la tassa reclamo se versata