COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Parabiago Camp. Prom. / Gir. A Gara del 30/11/2003 tra Parabiago-Union Villa Cassano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Parabiago Camp. Prom. / Gir. A Gara del 30/11/2003 tra Parabiago-Union Villa Cassano La società A.C. PARABIAGO ha proposto reclamo, lamentando che il calciatore PIAZZI CRISTIAN ha partecipato alla gara in posizione irregolare in quanto tesserato nella stagione 2002/2003 da una società Svizzera. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., lette le contro deduzioni dell’U.S. UNION VILLA CASSANO, viste le precedenti delibere riguardanti il medesimo calciatore, confermate ultimamente dalla CAF, rilevato che al momento del tesseramento del PIAZZI per la società UNION VILLA CASSANO il calciatore risultava svincolato; rilevato che la revoca del tesseramento del calciatore da parte del C.R.L. è avvenuta solo il 02/12/2003; rilevato che nessuna responsabilità può essere imputata all’U.S. UNION VILLA CASSANO nel tesseramento del calciatore e di conseguenza non può applicarsi l’art.12 comma 8 del C.G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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