COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ticinia Camp. Calcio a 5 Serie C2 / Gir. A Gara del 05/12/2003 tra Elle Esse/Ticina

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ticinia Camp. Calcio a 5 Serie C2 / Gir. A Gara del 05/12/2003 tra Elle Esse/Ticina (C.U. n.21 del C.R.L. datato 27/11/2003) La società TICINA ha proposto reclamo avverso la gara in oggetto assumendo che il calciatore OLDONI LUCA non aveva titolo a partecipare alla gara perché squalificato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., e che copia dello stesso veniva inviata alla controparte, come da ricevuta della raccomandata allegata; preso atto altresì che la società ELLE ESSE, ha contro dedotto dando prova che il calciatore OLDONI aveva scontato le due giornate di squalifica rispettivamente la gara del (21/11/2003 e la gara del 27/11/2003). Quindi il calciatori OLDONI era in posizione regolare ed aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it