COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES Girone: A GARA: Nova B F. – Fotball Five Bg. del 16.12.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES
Girone: A
GARA: Nova B F. – Fotball Five Bg. del 16.12.2003
Visti gli atti ufficiali di gara.
Rilevato che:
La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 30° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società, nonché l’allenatore della soc. Footbal Five Bg, Sig. Locatelli Paolo ed alcuni spettatori.
L’Arbitro pur identificando solo alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa che si scambiavano reciprocamente spinte, calci e pugni (e precisamente i calciatori della soc. Footbal Five Bg.: Senatore Isacco, capitano, Negrini Matteo, Mandelli Aaron e Terzi Paolo, Brignoli Daniele; nonché i calciatori della soc. Nova BF.: Vignarolo Manuel, capitano, Arosio Fabrizio e Laudicina Francesco) non è stato in grado a causa della grande confusione di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima.
Va peraltro precisato che i calciatori della soc. Footbal Five Bg.: Negrini Matteo, Mandelli Aaron e Senatore Isacco, capitano, risultavano essere già stati espulsi, tutti al 29° del 2° tempo, rispettivamente i primi due per aver ingiuriato l’arbitro ed il calciatore Senatore perché dalla panchina entrava sul terreno di gioco spingendo lievemente ed ingiuriando l’arbitro.
Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 30° minuto del secondo tempo.
Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994).
Le società Nova B F. e Fotball Five Bg risultano pertanto oggettivamente responsabili del comportamento dei propri tesserati e sostenitori pertanto vanno adeguatamente sanzionate.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alle Società Nova B F. e Fotball Five Bg la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 del C.G.S.; nonché la sanzione dell’ammenda pari a € 150,00 in quanto oggettivamente responsabili;
b) di squalificare fino al 11/2/04 il tecnico della soc. Footbal Five Bg, Sig. Locatelli Paolo;
c) di squalificare fino al 7-4-04 il calciatore Senatore Isacco della soc. Footbal Five Bg. (sanzione aggravata per la posizione di capitano);
d) di squalificare per tre gare il calciatore Negrini Matteo della soc. Footbal Five Bg (di cui una gara per essere stato espulso al 29° 2° t., una gara per recidività in ammonizione ed una gara per aver partecipato alla rissa );
e) di squalificare per due gare il calciatore Mandelli Aaron della soc. Footbal Five Bg (di cui una gara per essere stato espulso al 29° 2° t. ed una gara per aver partecipato alla rissa);
f) di squalificare per due gare il calciatore Vignarolo Manuel della soc. Nova BF. per aver partecipato alla rissa (sanzione aggravata per la posizione di capitano);
g) di squalificare per una gara i calciatori della soc. Footbal Five Bg; Terzi Paolo e Brignoli Daniele; nonché i calciatori della soc. Nova BF. Arosio Fabrizio e Laudicina Francesco, tutti per aver partecipato alla rissa.
h) di squalificare per una gara il calciatore della soc. Nova BF Orsino Rodolfo, per essere stato espulso al 28° 2° t.