COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclami Società U.S. Casalpusterlengo Camp. Prom. / Gir. E Gara del 07/12/2003 tra U.S. Tribiano-U.S.Casalpusterlengo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclami Società U.S. Casalpusterlengo Camp. Prom. / Gir. E
Gara del 07/12/2003 tra U.S. Tribiano-U.S.Casalpusterlengo
La società CASALPUSTERLENGO ha proposto due distinti reclami avverso le decisioni del G.S., pubblicate sui C.U. n.23 e 24: con la prima alla reclamante veniva comminata l’ammenda di Euro 800,00 per responsabilità oggettiva e con la seconda venivano inibiti i dirigenti GATTI MAURO e VERDINI RAFFAELE rispettivamente fino all’8/12/2004 e fino al 6/12/2006.
L’U.S. CASALPUSTERLENGO riconosce che il dirigente RAFFAELE VERDINI ha colpito con un violento pugno un calciatore avversario, mentre nega che lo stesso calciatore sia stato colpito dal medesimo dirigente con tre violenti calci e successivamente con un calcio di minor violenza dal dirigente GATTI MAURO.
La Commissione Disciplinare, rivisti i reclami, sentita la reclamante e richiesti, telefonicamente, chiarimenti e precisazioni all’arbitro, osserva: l’arbitro ha precisato di trovarsi a meno di due metri dal luogo ove si è svolto l’episodio riportato nel rapporto e, quindi, di aver senza possibilità di errore, rilevato prima il violento pugno sferrato dal VERDINI, quindi i tre violenti calci e, successivamente, il calcio dato con minor violenza dal GATTI. Ha anche confermato le minacce e le ingiurie proferite dai due dirigenti.
La sanzione comminata al dirigente VERDINI non è suscettibile di riduzione in quanto il comportamento dello stesso è di estrema gravità ed è stato congruamente sanzionato. Considerata anche la precisazione del direttore di gara la condotta, pur riprovevole del dirigente GATTI può essere valutata con minor rigore e di conseguenza la sanzione ridotta sino al 31/10/2004.
Appare equo ridurre anche l’ammenda comminata per responsabilità oggettiva alla società
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
L’inibizione al dirigente GATTI MAURO sino al 31/10/2004,
l’ammenda alla U.S. CASALPUSTERLENGO ad Euro 400,00,
conferma per il resto l’impugnata delibera, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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