COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Castiglione Mn.Camp. 2° Cat. Gir. X Gara del 30/11/2003 tra Nuova Unione-Castiglione Mn.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Castiglione Mn.Camp. 2° Cat. Gir. X
Gara del 30/11/2003 tra Nuova Unione-Castiglione Mn.
(C.U. n.19 del Comitato di Mantova datato 04/12/2003)
La società CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREA BARLOTTINI sino al 10/05/2004, lamentando che la gomitata inferta dal BARLOTTINI al petto dell’arbitro è stata involontaria, pertanto, chiede una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha precisato, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, che la gomitata ricevuta dal BARLOTTINI è stata volontaria, seppur non violenta.
Ciò posto il reclamo non può trovare accoglimento, stante la congruità della squalifica comminata dal G.S. al calciatore in relazione alla gravità del comportamento da questi tenuto nei confronti del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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