COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società EUROCAMERI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Novara n. 19 del 11.12.2003, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara EUROCAMERI – AMATORI GRANOZZESE del 30.11.2003, valida per il Campionato di Terza categoria girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 15 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società EUROCAMERI avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Novara n. 19 del 11.12.2003, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara EUROCAMERI - AMATORI GRANOZZESE del 30.11.2003, valida per il Campionato di Terza categoria girone A Con il reclamo in oggetto, proposto mediante invio di due distinte raccomandate, la Società EUROCAMERI richiede una riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati e la riforma del provvedimento con il quale è stata alla stessa comminata la sanzione della perdita della gara, dichiarata interrotta dal direttore di gara al 10° del secondo tempo a seguito dei tumulti verificatisi tra i giocatori della reclamante ed alcuni tifosi della Granozzese. Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, rilevato che il richiesto confronto con il direttore di gara non costituisce un mezzo di prova ammissibile nell’ambito della giustizia sportiva, esprime le seguenti considerazioni. Dall’esame del rapporto arbitrale che, come noto, fa piena prova per quanto accaduto sul terreno di gioco, non possono sussistere dubbi in ordine al grave comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore della EUROCAMERI, sig. Battocchio Francesco, il quale al 20° del secondo tempo, dopo essere stato allontanato dal campo per avere offeso il direttore di gara, lo ha minacciato e quindi ha rivolto le proprie ingiurie agli occupanti la panchina avversaria. Successivamente il medesimo si è armato di un bastone e si è diretto con fare minaccioso verso le tribune, contribuendo in modo determinante a far scaturire una rissa con i sostenitori della squadra avversaria, alla quale partecipavano alcuni giocatori della EUROCAMERI che durante lo svolgimento della gara si allontanavano dal terreno di gioco scavalcando la recinzione. Nel valutare l’accaduto, la Commissione Disciplinare ritiene eccessivamente benevola la sanzione comminata al sig. Battocchio Francesco e pertanto, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 32 comma 3 C.G.S., ritiene doveroso disporre un aggravamento del provvedimento sanzionatorio. Per quanto riguarda i giocatori della EUROCAMERI che hanno partecipato alla rissa identificati dall’arbitro, sigg,ri Cizza Massimiliano (in un primo tempo intervenuto per tentare di fermare il proprio dirigente accompagnatore ma poi anch’egli coinvolto), Bassi Davide, Greguoldo Roberto, Belletti Michele, pienamente congrua appare la sanzione comminata dal giudice sportivo se si considera che a causa dell’accaduto l’arbitro ha dovuto sospendere l’incontro, così come congrua appare la sanzione comminata al dirigente sig. Marco Mancin, anch’egli coinvolto nella rissa. Infine, per quanto riguarda la richiesta di riforma della sanzione che ha statuito la perdita della gara per la Società EUROCAMERI, il reclamo è inammissibile in quanto la reclamante non ha allegato la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio del medesimo anche alla Società avversaria. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare così provvede: 1) Ai sensi dell’art. 32 comma 3° C.G.S., inibisce sino al 30.5.2004 il sig. Battocchio Francesco a ricoprire incarichi sportivi e sociali; 2) dichiara inammissibile ai sensi dell’art 42 comma I° C.G.S. il reclamo, in punto richiesta di riforma della sanzione della perdita della gara; 3) respinge per il resto il reclamo della Società EUROCAMERI, con addebito alla Società della tassa di reclamo di € 104,00 che non risulta versata.
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