COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara MINERVINO MURGE – NUOVA DAUNIA del 18/ 1/2004
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del giudice sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara MINERVINO MURGE - NUOVA DAUNIA del 18/ 1/2004
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che il C.U. n° 5 pubblicato dal C.R.P. in data 31/07/03 impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno due giocatori nati dopo l'1/1/1984 ed uno nato dopo l'1/1/1985 pena la perdita dell'incontro ai sensi del l'art. 12 C.G.S. comma 5;
- che dall'esame del referto arbitrale confermato da successivo supplemento, è emerso che la società MINERVINO M. ha utilizzato n° due giocatori juniores a far tempo dal 23° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, così contravvenendo alla suddetta previsione (al 23° minuto del 2° tempo esce il n° 10 DI VIETRO FABIO nato il 30/09/84 ed entra il n° 16 CARLONE DOMENICO nato il 30/10/75);
tanto premesso
DELIBERA
di comminare a carico della società MINERVINO M. la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società NUOVA DAUNIA di Foggia.