COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S.RUFFANO CALCIO – A.S.SURBO del 21 dicembre 2003(Reclamo dell’ A. S. Ruffano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 25 in data 29 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S.RUFFANO CALCIO – A.S.SURBO del 21 dicembre 2003(Reclamo dell’ A. S. Ruffano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 25 in data 29 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Considerato che può accedersi ad un ridimensionamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, tenuto conto che la terna arbitrale non ha subito danni di sorta; P.Q.M D E L I B E R A Ridurre ad euro 200,00 l’ammenda inflitta all’ A. S. Ruffano Calcio e, pertanto, non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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