COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. DECIMOMANNU ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 dell’11.12.2003. Gara Muravera / Decimomannu del 30.11.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. DECIMOMANNU ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 dell’11.12.2003. Gara Muravera / Decimomannu del 30.11.2003. L’A.C. Decimomannu con atto del 4.12.2003 ha preannunciato reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo relativa alla gara in epigrafe. La Commissione, visto l’art. 29 del C.G.S. e preso atto che l’A.C. Decimomannu non ha fatto pervenire il reclamo preannunciato nei termini previsti, ne DELIBERA l’inammissibilità disponendo l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it