COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 04/01/2004 BARBAGIA – MARRUBIU

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 04/01/2004 BARBAGIA - MARRUBIU Il Giudice Sportivo, visto il reclamo proposto dalla soc. Marrubiu, letto il referto arbitrale e rilevato: - che a cinque minuti dal termine della gara in epigrafe l'arbitro espelleva il sig. Locci Adriano, dirigente della soc. Barbagia che svolgeva la funzione di guardalinee; - che lo stesso direttore di gara non provvedeva ad invitare la squadra di casa a mettere a disposizione altro guardalinee; - vista la regola n°6 del Regolamento del Gioco del Calcio e preso dunque atto dell'errore tecnico verificatosi, accoglie il reclamo proposto dalla soc. Marrubiu e dispone la RIPETIZIONE DELLA GARA in oggetto e la restituzione della tassa alla reclamante.
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