COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PORTO POZZO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 31.12.2003. Gara Telti / Porto Pozzo del 20.12.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PORTO POZZO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 31.12.2003. Gara Telti / Porto Pozzo del 20.12.2003. Con provvedimento del 31.12.2003 il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate al giocatore della Pol. Porto Pozzo Dongu Mario, il quale, “espulso per aver colpito un avversario, alla notifica del provvedimento ingiuriava l’arbitro e tentava di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra.”. La reclamante nulla eccepisce sull’espulsione del Dongu decretata dal direttore di gara, giudicata fondata su motivazioni accettabili, ma nega che da parte del proprio tesserato siano stati posti in essere atteggiamenti improntati a violenza e a intenzioni aggressive nei confronti dell’arbitro, come reazione all’espulsione da lui decretata. Chiede pertanto che la sanzione del Dongu venga riesaminata e ridotta. La Commissione, esaminati e considerati i motivi del reclamo, ritiene che la richiesta della riduzione della sanzione a carico del Dongu non possa trovare accoglimento. Infatti, nel comportamento del giocatore, così come descritto con chiarezza e precisione dall’arbitro nel suo referto, sono con evidenza riconoscibili gli aspetti di un atteggiamento di non controllata protesta, incline a manifestarsi nelle forme di un più violento sfogo, che nella situazione sotto esame non si realizzò per l’opportuno intervento di compagni del giocatore. Per quanto sopra enunciato, questa Commissione, giudicata congrua la sanzione inflitta al tesserato Dongu Mario, DELIBERA di respingere il reclamo della Pol. Porto Pozzo e dispone che alla medesima venga fatto addebito della tassa.
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