COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 30/12/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PROMOZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/12/2003 REAL MESSINA – ATLETICO PRO MENDE

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 30/12/2003 - PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PROMOZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/12/2003 REAL MESSINA - ATLETICO PRO MENDE 0-0; Reclamo Real Messina. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 17/12/2003; Considerato che la Societa' Real Messina dopo il preannuncio telegrafico, non ha fatto pervenire motivazione e tassa del reclamo che deve, pertanto, intendersi rinunciato; Visto l'art. 29, punto 8, del C.G.S.; Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di addebitare la tassa reclamo, in quanto rinunciato, alla Societa' Real Messina.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it