COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZALLO CALCIO (SR) – (posizione irregolare – GARA PACHINO/POZZALLO del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 95/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. POZZALLO CALCIO (SR) – (posizione irregolare – GARA PACHINO/POZZALLO del 30.11.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 95/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Infanti Francesco, nato il 6.11.1966,schierato dalla Società Pachino nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Pachino Calcio 1955, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Infanti Francesco, nato il 6.11.1966, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 14 del 3.12.2003 – Comitato Provinciale di Siracusa – era stato squalificato “fino al 6.12.2003”, in relazione alla gara del 24.11.2003 Palazzolo/Pachino (Juniores) dove lo stesso aveva svolto mansioni di allenatore; La normativa vigente, prevede infatti, all’art. 17 n° 8 C.G.S., che : “I dirigenti, i soci di associazioni ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ..omissis.. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione” Alla luce di quanto sopra vanno disattese le controdeduzioni della Società Pachino Calcio 1955; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Pachino la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 300,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Belfiore Vincenzo, la sanzione dell’inibizione fino all’11.1.2004 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Infanti Francesco, nato il 6.11.1966 la ulteriore squalifica fino al 11 Gennaio 2004; senza addebito di tassa.
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