COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BORGATA TERRENOVE (Marsala – TP) – (avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara BORGATA TERRENOVE/VITA del 23.11.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 28 del 26.11.2003) – Proc. n° 92/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. BORGATA TERRENOVE (Marsala - TP) - (avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara BORGATA TERRENOVE/VITA del 23.11.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR. “A” - C.U. n° 28 del 26.11.2003) - Proc. n° 92/A -
Con appello ritualmente proposto l’A.S. Borgata Terrenove chiede la ripetizione della gara in luogo della perdita della gara per 3-0, nonché la riduzione dell’ammenda giudicata sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti e la riduzione della squalifica ai loro Dirigenti Barberi Giacomo e Lusseri Michele e dell’assistente dell’arbitro Sciacca Luigi, in quanto tutti e tre si sarebbero prodigati per tutelare l’incolumità dell’arbitro;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva:
32.795
Appare più che verosimile la responsabilità, anche oggettiva, della Società Borgata Terrenove, tenuto conto dei fatti, come descritti nel referto arbitrale e consistenti nel danno procurato all’arbitro da un proprio tesserato e le gravi intemperanze che sono seguiti alla sospensione della gara da parte dei loro sostenitori;
Vanno confermate, pertanto, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, tenuto conto che la Società Vita vinceva già nel primo tempo, per 2-0, nonché l’ammendai di Euro 500,00 a carico della Società appellante;
relativamente alla sanzione della inibizione inflitta ai dirigenti Barbera, Sciacca e Lusseri, pur confermando gli addebiti, va rilevato che essi non hanno mai provocato, è realizzato danni al direttore di gara e, quindi, la loro sanzione va ridotta;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 500,oo a carico della Società;
di ridurre il periodo di inibizione sino al 29.2.2004 a carico dei dirigenti della Società Borgata Terrenove: Barbera Giacomo, Lusseri Michele e Sciacca Luigi;
per l’effetto non si provvede ad addebito di tassa.
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