COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI – ROCCALUMERA
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI - ROCCALUMERA
0-0; Sospesa al 41' del s.t. - Reclamo Roccalumera.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 32 del 30/12/2003;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Roccalumera chiede
che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto
sospesa dall'arbitro senza giustificati motivi;
La reclamante eccepisce, inoltre, su comportamenti dell'arbitro
che, pur non assumendo alcuna rilevanza in ordine all andamento della gara,
vanno segnalati, per competenza, alla Presidenza del C.R.A. Sicilia;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 41' del s.t., dopo una decisione tecnica assunta dall’arbitro,
lo stesso veniva colpito dal calciatore Ciatto Santi (Roccalumera)
con una violenta testata in piena fronte che ne provocava la caduta
a terra, stordimento, cefalea ed un evidente ematoma;
A tal punto l'arbitro, non più nelle ottimali condizioni fisiche
necessarie per la prosecuzione della direzione della gara, decideva
di sospendere definitivamente la stessa;
Condivisa la suddetta decisione;
Sancita la responsabilità delle Società Roccalumera alla quale va
addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto
ascrivibile al proprio calciatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei
tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 32 del 30/12/2003;
Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Roccalumera,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Roccalumera la punizione sportiva
della perdita della gara per 0-3;
Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2003 S.AGATA LI BATTIATI – ROCCALUMERA"