COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/ 1/2004 MEDITERRANEA SOC.COOP.ARL – PROCIDINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 4/ 1/2004 MEDITERRANEA SOC.COOP.ARL - PROCIDINA 1-2; Sospesa al 3' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 3' del 2° tempo dopo l'espulsione del calciatore Lo Baido Giampiero (Mediterranea), lo stesso attingeva l'arbitro con uno sputo al collo e lo colpiva di striscio al volto con uno schiaffo; nel contempo i calciatori della suddetta Società, Failla Filippo, Celestra Pietro, Cinquemani Michele e La Fata Ignazio accerchiavano il direttore di gara assumendo contegno offensivo nei confronti dello stesso; in particolare, il La Fata ed il Cinquemani tentavano di colpirlo con calci alle gambe; L'arbitro, valutata la situazione determinatasi, a tutela della propria incolumità, considerato che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa, decideva di omettere l'assunzione di ogni provvedimento e sospendeva definitivamente la gara; Condivisa la decisione dell'arbitro; Sancita la responsabilità della Società Mediterranea in ordine a quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 12, punto 1, del C.G.S.; Si delibera: Di infliggere alla Società Mediterranea la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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