COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) – (per posizione irregolare calciatore – GARA COEMI MISTERBIANCO/SCORDIA dell’ 1.12.2003 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE C.P. CATANIA ) – Proc. n. 13/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA (CT) - (per posizione irregolare calciatore - GARA COEMI MISTERBIANCO/SCORDIA dell’ 1.12.2003 - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE C.P. CATANIA ) - Proc. n. 13/B La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Giuffrida Francesco nato il 16.12.1985 schierato dalla Società Coemi Misterbianco nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Giuffrida Francesco nato il 16.11.1985 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto, come risulta da comunicazione ufficiale - fax - del Comitato Provinciale di Catania del 29.12.2003, in atti, il predetto calciatore ha scontato la sanzione disciplinare inflittagli - due giornate di squalifica - non partecipando allegare del 17.11.2003 Coemi Misterbianco/Virtus Catania e Sporting Palagonia/Coemi Misterbianco del 25.11.2003; Alla luce di quanto sopra non può non respingersi il gravame della Società Scordia; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; di incamerare la tassa reclamo inviata pari ad Euro 104.
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