COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) – (partecipazione irregolare calciatori Nicosia Antonino nato il 3.05.1988 e Scelta Luca nato il 4.06.1988 – GARA VIRTUS MISILMERI/CALCIO SICILIA del 6.12.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 19/B

Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS MISILMERI (PA) - (partecipazione irregolare calciatori Nicosia Antonino nato il 3.05.1988 e Scelta Luca nato il 4.06.1988 - GARA VIRTUS MISILMERI/CALCIO SICILIA del 6.12.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) - Proc. n. 19/B La Commissione Disciplinare: Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine hanno preso parte i calciatori quindicenni sopra indicati, nelle fila della Società Calcio Sicilia; Rilevato, altresì, come pure segnalato, che in tale occasione i citati calciatori non erano provvisti dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 delle N.O.I.F.; Visto l’art. 12 n. 5 del C.G.S., espressamente richiamato della norma sopra citata; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Calcio Sicilia la punizione sportiva della perdita della gara a margine con il punteggio di 0 - 3 e l’ammenda di Euro 200; determina a tutto l’ 1.02.2004 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente Accompagnatore della citata Società, Sig. Messina Gaetano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di restituire alla Società Virtus Misilmeri la tassa reclamo inviata pari ad Euro 104.
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