COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MONDIAL SPORTING CLUB (AG) – (avverso decisione del Giudice Sportivo nei riguardi del calciatore Caramanno Rosario e Di Giorgio Giuseppe squalificati rispettivamente fino al 30.04.2004 e 31.05.2004 – GARA AGRIGENTO CALCIO/MONDIAL SPORTING CLUB del 6.12.2003 – C.U. n. 30 dell’ 11.12.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. G) – Proc. n. 106/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MONDIAL SPORTING CLUB (AG) - (avverso decisione del Giudice Sportivo nei riguardi del calciatore Caramanno Rosario e Di Giorgio Giuseppe squalificati rispettivamente fino al 30.04.2004 e 31.05.2004 - GARA AGRIGENTO CALCIO/MONDIAL SPORTING CLUB del 6.12.2003 - C.U. n. 30 dell’ 11.12.2003 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. G) - Proc. n. 106/A L’appello ritualmente proposto dall’A.S. Mondial Sporting Club si riferisce al comportamento tenuto dai suoi tesserati, Di Giorgio e Caramanno, durante la gara disputata, nel terreno di gioco dell’Agrigento Calcio in data 6.12.2003, squalificati dal G.S., che a detta della Società appellante, risulterebbe meno grave rispetto a quanto contenuto nel referto arbitrale; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Quanto riferito dall’appellante oltre a non trovare riscontro negli atti di gara, di fatto non può determinare un ridimensionamento delle condotte dei suoi calciatori, rei, invece, di ben individuati comportamenti alquanto gravi nel contenuto e lesivi della onorabilità dell’arbitro. Sentita la ricorrente cui si è reso noto il rapporto di gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, con addebito di tassa non versata, nella misura di Euro 104.
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