COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso squalifica per sei gare calciatore Franceschini Guerriero C.U. n. 31 del 17.12.2003 – GARA CICLOPE ACITREZZA/S.AGATA LI BATTIATI del 14.12.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. D) – Proc. n. 111/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. S.AGATA LI BATTIATI (CT) - (avverso squalifica per sei gare calciatore Franceschini Guerriero C.U. n. 31 del 17.12.2003 - GARA CICLOPE ACITREZZA/S.AGATA LI BATTIATI del 14.12.2003 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. D) - Proc. n. 111/A L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Franceschini Guerriero sostenendo che lo stesso si sia “lasciato andare” a comportamenti scomposti e di nessuna conseguenza, svoltisi in unico contesto e per tutto quanto sopra meritevoli di più adeguata considerazione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Condivisibili appaiono le considerazioni espresse dall’appellante in ordine alla sanzione irrogata, pur rimanendo come descritta dal direttore di gara la fattispecie in esame pur qualificata dalla stessa appellante come “scomposta protesta”. La sanzione può essere contenuta come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere in quattro giornate di gara la sanzione a carico del calciatore indicato; senza addebito di tassa reclamo.
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