COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL PALERMO (PA) – (avverso punizione sportiva perdita della gara ed ammenda di Euro 155 – GARA CALCIO SICILIA/REAL PALERMO del 22.11.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) – Proc. n. 11/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 dell’ 8/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL PALERMO (PA) - (avverso punizione sportiva perdita della gara ed ammenda di Euro 155 - GARA CALCIO SICILIA/REAL PALERMO del 22.11.2003 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. PALERMO) - Proc. n. 11/B La Società Real Palermo contesta la decisione assunta dal Giudice di primo grado di assegnarli gara perduta nonché di irrogargli la sanzione di Euro 150, sostenendo, qui molto in sentisi, che la causa unica di quanto avvenuto è da ricercarsi nella condotta del calciatore della squadra avversaria Lupo Pietro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il legale rappresentante della Società appellante osserva: Quanto riferito dall’appellante in ordine agli eventi che hanno dato causa alla rissa non toglie che la stessa sia avvenuta, abbia coinvolto la generalità dei tesserati presenti, salvo qualche singola occasione e sia durata a lungo senza interruzioni; Da ciò scaturisce, senza ombra di dubbio, che il gioco non avrebbe potuto essere ripreso posto che il direttore di gara avrebbe sanzionato un numero tale di tesserati da impedire il prosieguo della gara. E’ contestabile l’affermazione dell’appellante circa gli effetti afflittivi delle sanzioni irrogate dal primo giudice, che appaiono invece differenziate in aderenza alle opposte responsabilità; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di incamerare la tassa versata (Euro 104).
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