COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare VIAGRANDE CALCIO A.S. (CT) – (avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e penalizzazione di tre punti in classifica – GARA VIAGRANDE/ATLETICO CATANIA 3000 del 23.11.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B – C.U. n. 28 del 26.11.2003) – Proc. n. 93/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare VIAGRANDE CALCIO A.S. (CT) - (avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 e penalizzazione di tre punti in classifica - GARA VIAGRANDE/ATLETICO CATANIA 3000 del 23.11.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B - C.U. n. 28 del 26.11.2003) - Proc. n. 93/A Con appello ritualmente proposto la Società Viagrande Calcio A.S. si oppone alla decisione del Giudice Sportivo, limitatamente alle sanzioni comminate alla stessa che ritiene assolutamente sproporzionata in relazione a quanto accaduto e ne chiede una diversa determinazione. Con l’atto di appello, inoltre, la Società ricorrente ridimensiona le conseguenze lesive subite dall’arbitro in occasione dell’aggressione subita ad opera di un suo calciatore, ritenendo erroneo il principio della responsabilità oggettiva in casi addebitabili ai giocatori verificatisi durante la gara; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: I motivi addotti dalla Società appellante non appaiono conducenti, né hanno rilevanza sotto il profilo della operatività dell’art. 12 punto 1 C.G.S., che trova applicazione nel caso di specie; Tuttavia, non può, essere sottaciuta la circostanza che la Società appellante ha provveduto a comunicare ai propri tesserati responsabili dei comportamenti oggetto del presente provvedimento, la sospensione con decorrenza immediata da ogni attività agonistica, dandone riscontro a questa Commissione attraverso la produzione di relativa documentazione; Alla luce di quanto sopra ritiene questa Commissione di confermare la punizione della perdita della gara per 0 - 3 e di statuire la punizione a titolo di responsabilità oggettiva della squadra ricorrente con la sanzione di cui al dispositivo, che si ritiene più adeguata ai fatti valutati nel loro complesso; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 e di irrogare alla Società Viagrande Calcio A.S. in luogo della penalizzazione di tre punti in classifica, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 2000 (duemila); senza addebito di tassa; si dispone la trasmissione del presente provvedimento al Settore Tecnico ed all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Sicilia per gli adempimenti di loro competenza.
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