COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) – (avverso squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2004 e penalizzazione di sei punti – GARA PIAZZA ARMERINA/ROSOLINI del 14.12.2003 – CAMPIONATO DI PROIMOZIONE GIR. C – C.U. n. 31 del 17.12.2003) Proc. n. 113/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) - (avverso squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2004 e penalizzazione di sei punti - GARA PIAZZA ARMERINA/ROSOLINI del 14.12.2003 - CAMPIONATO DI PROIMOZIONE GIR. C - C.U. n. 31 del 17.12.2003) Proc. n. 113/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente si oppone alla decisione del Giudice Sportivo, in parte negando il verificarsi di alcuni fatti occorsi in occasione della gara del 14.12.2003, in parte ridimensionando la portata e la gravità degli accadimenti; Le stesse argomentazioni venivano ribadite dal Presidente della Società, presente nella seduta del 7 Gennaio u.s. di questo Organo Decidente; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il responsabile della squadra ricorrente, osserva: I fatti oggetto di esame da parte di questa Commissione, la cui evidente gravità non può essere intaccata dall’atto di appello per la non corretta rispondenza negli atti ufficiali di gara, consistenti in atti di violenza ai danni degli ufficiali di gara, meritano sicuramente censura perché verificatisi sia durante che dopo la gara, ad opera anche di Dirigenti della squadra ricorrente, chiamati maggiormente alla osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità; Per quanto sopra osservato, questa Decidente ritiene che l’appello non merita in via principale accoglimento nella parte in cui si chiede la revoca delle sanzioni; Ritiene, tuttavia, questa Commissione, più adeguata alla gravità dei fatti la sanzione di cui al dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica del campo di giuoco fino al 30.10.2004 e di irrogare la penalizzazione di soli tre punti all’A.S. Piazza Armerina nella classifica di competenza; senza addebito di tassa.
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