COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 VALVERDE – DON BOSCO ARDOR SALES
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
campionato di Prima categoria
gara del 4/ 1/2004 VALVERDE - DON BOSCO ARDOR SALES
N.D.; Reclamo: Valverde.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 dell’8/01/2004;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Valverde chiede il riconoscimento
della causa di forza maggiore e che pertanto venga deliberata la ripetizione
della gara in epigrafe, non disputata per la mancata disponibilità del campo
segnalato dalla stessa Società per la disputa della stessa e ciò "a causa
dell'assoluta mancanza di acqua" e di un guasto all'impianto di
riscaldamento, come dichiarato dal Presidente della Società Club Calcio San
Gregorio, la quale ha in concessione il predetto campo;
Valutate le suddette motivazioni, si ritiene non possa trovare accoglimento
la superiore richiesta, con conseguente attribuzione alla reclamante della
responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara;
Pertanto, visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la gara in
oggetto non si è disputata per la mancata disponibilità dell'impianto
segnalato;
Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Valverde, addebitando alla
stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Valverde la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda
di Euro 258,00 (2nda rinuncia).