COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 VALVERDE – DON BOSCO ARDOR SALES

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 VALVERDE - DON BOSCO ARDOR SALES N.D.; Reclamo: Valverde. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 dell’8/01/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società Valverde chiede il riconoscimento della causa di forza maggiore e che pertanto venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per la mancata disponibilità del campo segnalato dalla stessa Società per la disputa della stessa e ciò "a causa dell'assoluta mancanza di acqua" e di un guasto all'impianto di riscaldamento, come dichiarato dal Presidente della Società Club Calcio San Gregorio, la quale ha in concessione il predetto campo; Valutate le suddette motivazioni, si ritiene non possa trovare accoglimento la superiore richiesta, con conseguente attribuzione alla reclamante della responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara; Pertanto, visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata disponibilità dell'impianto segnalato; Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Valverde, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Valverde la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 258,00 (2nda rinuncia).
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