COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 LUIGI MANGANO – PORTICELLO

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 LUIGI MANGANO - PORTICELLO 0-2; Reclamo: Luigi Mangano. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 dell'8/01/2004; Considerato che la Società Luigi Mangano dopo il preannuncio telegrafico, non ha fatto pervenire motivazione e tassa del reclamo che deve, pertanto, intendersi rinunciato; Visto l'art. 29, punto 8, del C.G.S.; Si delibera: Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di addebitare la tassa reclamo, in quanto rinunciato, alla Società Luigi Mangano.
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