COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO campionato di Prima categoria gara del 4/ 1/2004 LUIGI MANGANO – PORTICELLO
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
campionato di Prima categoria
gara del 4/ 1/2004 LUIGI MANGANO - PORTICELLO
0-2; Reclamo: Luigi Mangano.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 dell'8/01/2004;
Considerato che la Società Luigi Mangano dopo il preannuncio telegrafico,
non ha fatto pervenire motivazione e tassa del reclamo che deve, pertanto,
intendersi rinunciato;
Visto l'art. 29, punto 8, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di addebitare la tassa reclamo, in quanto rinunciato, alla Società
Luigi Mangano.