COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 11/ 1/2004 CARLENTINI – ATLETICO NETINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA gara del 11/ 1/2004 CARLENTINI - ATLETICO NETINA 2-0; Reclamo: Atletico Netina. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 34 del 14/01/2004; Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico Netina chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Carlentini; la reclamante fa rilevare come la consorella non abbia ottemperato, a seguito della sostituzione del calciatore Nastasi Leandro (1985) con Nastasi Mirko (1979), alla normativa vigente in materia di impiego dei calciatori "Giovani"; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si è rilevato che tra i partecipanti alla gara vi è anche il calciatore Matarazzo Marcello il quale, indicato nella distinta come nato il 16/10/1980, è invece nato il 16/10/1986; Dato atto, pertanto, che la Società Carlentini ha ottemperato all'obbligo circa l'impiego dei calciatori "giovani", così come prescritto dalla normativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 2/07/2003; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Atletico Netina, restituendo comunque alla stessa la relativa tassa già versata e ciò per effetto dell'errore commesso dalla Società Carlentini nella compilazione della propria distinta; Di infliggere, per quanto sopra detto, l'ammenda di Euro 52,00 alla Società Carlentini; Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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