COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LIPARI (ME) – (avverso reiezione reclamo per ripetizione gara – punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 – ammenda di Euro 1.033 terza rinuncia – GARA NAXOS/LIPARI del 6.12.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 31 del 17.12.2003) – Proc. n. 120/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. LIPARI (ME) - (avverso reiezione reclamo per ripetizione gara - punizione sportiva perdita gara per 0 - 3 - ammenda di Euro 1.033 terza rinuncia - GARA NAXOS/LIPARI del 6.12.2003 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” - C.U. n. 31 del 17.12.2003) - Proc. n. 120/A L’appellante contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, assumendone la nullità per mancanza di motivazione, la nullità e/o l’annullabilità per carenza del requisito di cui all’art. 32 IV comma del C.G.S. e nel merito l’infondatezza. Chiede pertanto che sia disposta la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, invitato il legale rappresentante della Società appellante all’udienza dibattimentale, alla quale non si è presentato, osserva quanto segue: Per espressa disposizione regolamentare i Comunicati Ufficiali di gara si intendono conosciuti all’atto della loro pubblicazione (art. 2 C.G.S.). Il Comunicato Ufficiale n. 15 nel quale viene stabilito che il Naxos disputi le gare interne di campionato il sabato risale al 10.09.2003, ben tre mesi prima dell’effettuazione delle gare in questione. E’ allora evidente, aldilà delle considerazioni difensive espresse da parte appellante, che nella fattispecie non può che sussistere la responsabilità della Società Lipari, che neppure può validamente trincerarsi dietro le carenze del sistema di distribuzione postale o lamentare il mancato tempestivo riscontro ai propri atti, peraltro non dovuto, da parte del Comitato Regionale. Neppure si ravvisano le ragioni di nullità e/o annullabilità evidenziate, posto che non è consentita audizione personale del reclamante in primo grado ma solo in questa sede di riesame, né la motivazione impugnata appare mancante, pur con la necessaria sintesi. Quanto al caso di forza maggiore, invocato per la prima volta in questa Sede di riesame, non si può non rilevarne l’inammissibilità posto che il caso avrebbe dovuto essere introdotto nei modi e termini di cui all’art. 55 delle N.O.I.F.; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Lipari; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 104).
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