COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. AMO GELA (CL) – (avverso squalifica calciatore Manfrè Giovanni a tutto il 31.12.2004 e squalifica campo – GARA AMO GELA/COSMOS del 20.12.2003 – CAMPIONATO SERIE C/2 CALCIO A CINQUE – C.U. n. 21 del 30.12.2003) – Proc. n. 128/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 21/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. AMO GELA (CL) - (avverso squalifica calciatore Manfrè Giovanni a tutto il 31.12.2004 e squalifica campo - GARA AMO GELA/COSMOS del 20.12.2003 - CAMPIONATO SERIE C/2 CALCIO A CINQUE - C.U. n. 21 del 30.12.2003) - Proc. n. 128/A Ricorre la Società in epigrafe evidenziata avverso i provvedimenti indicati. Ammettendo che in effetti si sono verificati fatti e circostanze deprecabili reputa eccessive le squalifiche statuite chiedendone una riforma per una loro riduzione in relazione agli effettivi fatti accaduti. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Quanto accaduto a fine gara va considerato altamente deprecabile e meritevole di essere sanzionato con provvedimenti che il caso richiede. A prescindere che la stessa ricorrente nel suo atto di appello fa riferimento ad accadimenti deprecabili nelle forme e nei contenuti, il rapporto del Direttore di gara e quello del Commissario di Campo, riferiscono in termini dettagliati quanto posto in essere dai tesserati e sostenitore dell’odierna ricorrente, indicando i fatti, circostanze e atti di violenza consumati, nonché soggetti debitamente riconosciuti. Certamente una simile rappresentazione di realtà realizzatasi non meriterebbe ulteriori commenti se collocata, tra l’altro, in un contesto sportivo. Il rilevato accertamento di quanto denunciato non può essere posto in dubbio alcuno, accompagnato anche da un verbale curato dalla Polizia di Stato. Distaccamento di Gela, acquisito agli atti. Per quanto sopra osservato va confermata la statuizione delle responsabilità che fanno capo, tra l’altro, al calciatore Manfrè Giovanni e alla Società A.S.C. Amo Gela, anche in linea diretta e oggettiva. Conseguentemente la richiesta di una riduzione dei provvedimenti assunti a loro carico non può trovare accoglimento; Ciò posto; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società A.S.C. Amo Gela, disponendo per l’effetto, l’addebito della dovuta tassa pari ad Euro 104.
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