COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Promozione GARE DEL 04/01/2004 20.-RECLAMO DELL’U.S. BORGO A BUGGIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA LASTRIGIANA/BORGO A BUGGIANO DEL 4.1.2004 (2-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO Promozione GARE DEL 04/01/2004 20.-RECLAMO DELL'U.S. BORGO A BUGGIANO AVVERSO REGOLARITA' GARA LASTRIGIANA/BORGO A BUGGIANO DEL 4.1.2004 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.26 del 9.1.2004; -all'esito della gara Lastrigiana/Borgo a Buggiano, disputata il 4.1.2 004, nell'ambito del Campionato di Promozione Girone A, e terminata con il punteggio di 2 a 0, l'U.S. Borgo a Buggiano propone rituale reclamo, preceduto da riserva scritta presentata all'Arbitro, chiedendo la non omologazione della gara stessa per violazione, da parte della societa' avversaria, della normativa concernente l'obbligo dell'impiego, fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, di almeno tre calciatori nati dal 1' gennaio in poi degli anni 1983, 1984 e 1985. Il reclamo e' fondato e va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara l'A.S. Lastrigiana non ha schierato contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita tre calciatori nati dopo il 1' gennaio degli anni 1983, 1984 e 1985, in violazione della normativa del la Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva 2003/20 04. Come affermato piu' volte da questo Giudice, e' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Societa' ospitante, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare ' 'comunque e per tutta la durata della gara'' almeno tre calciatori nati dopo il 1' gennaio 1983, 1984 e 1985, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con due soli calciatori rientranti in tale fascia di eta' soltanto per alcuni minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisi vi ai fini dell'esito della gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformita' alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art.34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. infligge all'A.S. Lastrigiana la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 a 3 a favore dell'U.S. Borgo a Buggiano di Borgo a Buggiano (Pistoia), applicando la sanzione prevista dall'art. 12 comma 5 C.G.S.. Infligge inoltre all'A .S. Lastrigiana l'ammenda di 30 Euro per aver indicato in distinta il nominativo del calciatore n.8 con dati anagrafici errati. Dispone non addebitarsi la tassa.
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