COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 04/01/2004 GARA: A.S.CASCINE DEL RICCIO/G.S. MEZZANA DEL 4.1.2004 (sospesa al 42′ del s.t. sul risultato di 2-2)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 04/01/2004 GARA: A.S.CASCINE DEL RICCIO/G.S. MEZZANA DEL 4.1.2004 (sospesa al 42' del s.t. sul risultato di 2-2) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.26 del 9.1.2004; -l'Arbitro della gara Cascine del Riccio/Mezzana, valida per il campionato di 2' Categoria e disputata il 4.1.2004, riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l'incontro al 42' del 2' tempo, sul punteggio di 2-2, perche' tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l'elevato numero di partecipanti rei di espulsione, non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalita'. Tutto cio' premesso, deve ricordarsi che la rissa, come altre volte la C.A.F. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. E' quanto si e' verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto dell'Arbitro si legge che dapprima due contendenti si erano contrapposti per il recupero del pallone dopo una rete segnata, e a quel punto ''si scatenava un imprevista rissa generale in piu' parti del campo. Nonostante la confusione e la partecipazione quasi totale dei 21 giocatori ....sono riuscito ad individuare.... ''. E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarita' si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto da lla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita' dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'. Per questi motivi il Giudice Sportivo infligge ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 , fermi restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di calciatori e societa' pubblicati sul Com.Uff. n.26.
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