COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara Bibbona – Intercomunale Isola D’Elba ( 2-1 ) del 11/05/2003. Campionato di I categoria play out. In C.U. Regionale Toscana n.44 del 15/05/2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara Bibbona – Intercomunale Isola D’Elba ( 2-1 ) del 11/05/2003. Campionato di I categoria play out. In C.U. Regionale Toscana n.44 del 15/05/2003. Reclamo della Società Intercomunale Isola D’Elba avverso la inibizione fino al 16/05/04 del tesserato Chionsini Roberto il quale, a fine gara, tentava di colpire l’Osservatore Arbitrale con la bandierina e successivamente si gettava a terra urlando e simulando di essere stato colpito dal suddetto O.A. La società reclamante sostiene la non colpevolezza del proprio tesserato asserendo come il Chionsini si sia diretto verso il figlio, che aveva partecipato alla gara in qualità di calciatore della squadra dell’Isola d’Elba, per allontanarlo da una discussione in corso con l’O.A. ed in tale occasione lo stesso O.A. lo colpiva alla gola tanto da farlo cadere pesantemente in terra. La C.D. esaminati gli atti ufficali respinge il reclamo. Invero per respingere il reclamo potrebbe essere sufficiente ricordare che, per le Carte Federali, la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce piena prova al fine dell’accertamento degli stessi, né la ricorrente ha prodotto elementi oggettivamente indiscutibili per modificare la presunzione ex lege. Tuttavia, visto che la gara è stata oggetto di esame da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C, di cui verrà esposto in altra parte del C.U., il Collegio, investito della vicenda, ha potuto esaminare l’ulteriore documentazione dei fatti avvenuti nella gara in oggetto. La versione fornita dall’O.A. riferisce che il Chionsini ha cercato di colpire lo stesso con la bandierina ed egli, nel tentativo di difendersi, lo ha spintonato mettendogli le mani sul petto per allontanarlo. Lo stesso O.A. riferice che il Chionsini, dopo circa 12/20 secondi si portava le mani al collo gettandosi in terra. La versione fornita dal Chionsini invece rileva come lo stesso non abbia tenuto comportamento minaccioso verso L’O.A. ed anzi il tesserato si prodigava per riportare la calma. In merito all’azione violenta subita da parte dell’O.A., il Chionsini sostiene di essere stato allontanato dal primo con una spinta sul petto data con una mano e di essere stato colpito con l’altra “presumo involontariamente, sotto la guancia destra”, cadendo a terra. Da quanto esposto si rilevano notevoli anomalie circa la versione dei fatti, comunque è chiaro che il Chionsini si trovava al centro di un diverbio fra l’O.A. ed altre persone, che lo stesso aveva una bandierina in mano, che ha ricevuto una spinta sul petto da parte dell’O.A, che infine è caduto a terra. In conclusione la C.D., dopo un’attenta analisi di tutta la documentazione del caso, non può non rilevare come la versione dell’arbitro non possa essere disconosciuta dalla reclamante: comunque è poco credibile che il Chionsini avesse l’intenzione di riportare la calma tenendo in mano un oggetto idoneo all’offesa, che un eventuale colpo ricevuto da parte dell’O.A. avrebbe avuto carattere del tutto involontario e che la caduta a terra è avvenuta dopo un consistente lasso di tempo, troppo lungo se si considera gli effetti devastanti che potrebbe avere un colpo come quello paventato dalla reclamante, ma non confermato dal Chionsini, la quale denuncia un profondo stato confusionale, salvo poi sostenere che il proprio tesserato rientrava a casa con l’autobus della società. Un ultimo accenno alla refertazione medica: la stessa è avvenuta alle ore 8,53 del giorno 12/05/03 ovvero il giorno dopo rispetto alla gara, con una diagnosi di trauma rachide cervicale con raddrizzamento della normale curva fisiologica che forse poco si sposa con la versione apocalittica delle lesioni subite dal Chionsini fornita dalla reclamante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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