COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della A.S Realterranuova avverso esito gara Real Terranuova – Ponticino del 30.11.2003 valida per il campionato di terza categoria (risultato 0 – 0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Reclamo della A.S Realterranuova avverso esito gara Real Terranuova - Ponticino del 30.11.2003 valida per il campionato di terza categoria (risultato 0 – 0) Ritenendo irregolare la partecipazione alla gara del calciatore Santopietro Riccardo schierato dalla soc. Ponticino a suo dire in difetto di tesseramento, la A.S Realterranuova , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art.12 comma 5 C.G.S. Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. La normativa vigente ( vedasi in proposito , art. 42 comma 3 , Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 01.08.2003 di cui al C.U 12/A Lega Nazionale Dilettanti riportato in allegato al C.U 8 del Comitato Regionale Toscana) , stabilisce come i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte a gare devono essere proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di SETTE giorni dallo svolgimento della gara. Trattandosi di una gara svoltasi il 30 novembre 2003 , lo stesso poteva essere proposto entro il giorno 07 dicembre mentre invece e’ stato inoltrato in data 15 dicembre. P.Q.M La Commissione Disciplinare in base al combinato disposto degli art.li 29 comma 9 , 34 comma 6 e 42 comma 3 dichiara il reclamo inammissibile ordinando il trattenimento della tassa versata.
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