COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE S.S. REAL FRACTA SIG.RA DI LAORA SOFIA E DELLA S.S. REAL FRACTA – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 45 DEL 9 GENNAIO 2004- pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE S.S. REAL FRACTA SIG.RA DI LAORA SOFIA E DELLA S.S. REAL FRACTA – 2^ CAT.
La C.D., letto il deferimento della Procura Federale del 27.11.2003 della sig.ra Sofia Di Laora, quale presidente della società Real Fracta, nonché della società stessa per responsabilità oggettiva; verificata la regolarità della notificazione dell’atto di deferimento alle parti legittimate; rilevata, in via preliminare, l’inammissibilità della delega conferita al sig. Di Vilio Alfredo, in quanto non tesserato; sentite le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Sallustro, il quale preliminarmente ha chiesto alla C.D. di ritenere inammissibile la delega conferita a persona incapace a rappresentare il presidente e la società, in quanto non tesserata e priva di titolo abilitante e, in via principale, rilevato che dalla incolpazione non risultano contestate altre espressioni “gravissime” usate dal Presidente della società Real Fracta, ha concluso perché la C.D. volesse irrogare alla sig.ra Di Laora Sofia la inibizione di mesi sei ed alla società Real Fracta l’ammenda di € 250,00, per responsabilità oggettiva; considerata la sussistenza della violazione, costituita in via oggettiva dall’adozione, nel reclamo, di espressioni altamente lesive delle dignità e del decoro del direttore di gara, nella qualità istituzionale di rappresentante della Lega, sia pure nella misura limitata dalla contestazione; P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere alla sig.ra Di Laora Sofia, nella qualità di Presidente della società Real Fracta, la sanzione dell’inibizione da qualsiasi attività nell’ambito federale per mesi sei, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione sul C.U.;
di comminare alla società Real Fracta l’ammenda di € 250,00, in quanto oggettivamente responsabile dell’operato del legale rappresentante della società.
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