COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento U.S. ROCCESE per violazione art. 40 p.1 del Regolamento L.N.D. – Proc. n. 72/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento U.S. ROCCESE per violazione art. 40 p.1 del Regolamento L.N.D. - Proc. n. 72/A Con nota del 24.11.2003 il C.R.S. ha deferito la U.S. Roccese per avere la stessa violato la prescrizione dell’art. 40 p.1 del Regolamento della L.N.D. e 34 del Regolamento Settore Tecnico, in ordine al tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra. 35.894 La Commissione Disciplinare, letti gli atti e ritenuta la natura documentale del procedimento che si appalesa fondato alla luce degli atti in possesso del C.R.S, disattesa la nota difensiva pervenuta che non trova conforto negli atti ufficiali del competente Organo Federale, e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.12.2003, celebratasi nella contumacia della deferita; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto; di ritenere e dichiarare l’U.S. Roccese responsabile della violazione ascrittale e, per l’effetto di infliggere la multa di Euro 500 con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a pena di più gravi sanzioni. Si comunichi a cura del C.R.S. alle parti interessate.
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