COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società U.S. CAMPOBELLO (Campobello di Licata) e A.S. MARGHERITESE 2000 per violazione dell’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 97/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 14/01/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società U.S. CAMPOBELLO (Campobello di Licata) e A.S. MARGHERITESE 2000 per violazione dell’art. 38 N.O.I.F. - Proc. n. 97/A Con singole note del 12.12.2003, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere tesserato, benchè sollecitate, il tecnico abilitato alla conduzione della loro prima squadra; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ritenuto fondato il deferimento alla luce delle informazioni fornite dal competente ufficio del Comitato, ritiene, che, attesa la natura documentale del procedimento, le Società incolpate debbano essere dichiarate responsabili della violazione dell’art. 38 N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S.. Vanno disattese le note difensive prodotte dall’U.S. Campobello perché non trovano riscontro negli atti in possesso del Comitato. Fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 7.01.2004 celebratasi alla presenza di alcune deferite; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento proposto di ritenere le Società U.S. Campobello e A.S. Margheritese 2000 responsabili della violazione loro ascritta e per l’effetto di infliggere a ciascuna di esse l’ammenda di Euro 500 (cinquecento) con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione de presente provvedimento, a pena di ulteriori sanzioni. Si comunichi il provvedimento a cura del Comitato al competente Settore Tecnico della F.I.G.C. e alle parti interessate.
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