LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DELL’8 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida ed ammenda di _ 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Matias Jesus ALMEYDA (gara Lazio-Internazionale del 20/12/03 – C.U. n. 184 del 23/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DELL’8 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per tre giornate effettive di
gara ed ammonizione con diffida ed ammenda di _ 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al
calciatore Matias Jesus ALMEYDA (gara Lazio-Internazionale del 20/12/03 - C.U. n. 184
del 23/12/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Almeyda
Matias Jesus, tesserato per la Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per tre
giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Internazionale
del 21/12/03, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale , chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe
sproporzionata, perché il comportamento di Almeyda non avrebbe avuto “conseguenze
dannose di qualsiasi tipo”; non si sarebbe concretato in atti violenti, infine, sarebbe
avvenuto in seguito ad una provocazione di un avversario, ovvero nel pieno della tensione
agonistica. Alla riunione odierna sono comparsi il calciatore ed il difensore della Società, il quale ha
richiamato le conclusioni della memoria depositata.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltate le difese
dell’incolpato, rileva che il gravame non è fondato.
Dal referto dell’arbitro risulta che il calciatore Almeyda, in reazione ad una presunta
provocazione da parte di un avversario, ha spinto lo stesso “sul petto con le mani” e, in
seguito, a giuoco fermo, all’arbitro che gli notificava l’espulsione, ha sottratto il cartellino
rosso notificatogli, nascondendolo dietro la schiena; cercava poi di aggredire l’avversario
già colpito in precedenza non riuscendo nell’intento solo grazie al tempestivo ed efficace
intervento di alcuni compagni di squadra.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità agli
orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi: è infatti appena il caso
di ricordare che è la condotta scorretta e violenta in sé ad essere sanzionata e che, semmai,
costituisce aggravante il fatto che tale condotta abbia causato anche danno, piuttosto che
esimente il fatto che la condotta in questione non abbia avuto gravi conseguenze; quanto
all’inesistenza in concreto di atti violenti, essa è soltanto da attribuirsi all’intervento dei
compagni di squadra dell’Almeyda che sono riusciti a impedirgli di attuare i suoi propositi
nei confronti dell’avversario, ma non certo alla volontà dell’incolpato; di particolare
gravità, infine, appare il comportamento tenuto dallo stesso Almeyda nei confronti
dell’arbitro, con la sottrazione del cartellino rosso di espulsione, comportamento
gravemente irriguardoso e reiterato, protrattosi per alcuni minuti e non attribuibile a una
deprecabile, ma comprensibile, momentanea perdita di controllo
Tenuto conto di questi elementi, la sanzione irrogata appare dunque tutt’altro che
“sproporzionata, esagerata, fuori misura ed eccessiva” e, comunque in linea con la
giurisprudenza di questa Commissione in casi analoghi.
In considerazione del comportamento processuale dell’incolpato, che ha riconosciuto di
aver perso il controllo e ha presentato le proprie scuse, questa Commissione ritiene
sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo confermando
la squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammonizione con diffida, annullando
l’ammenda di _ 5.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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