Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 135/C del 14 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.250,00 EURO, INIBIZIONE DIRIGENTE GIULIANO VITANTONIO FINO A TUTTO IL 31/3/2004 E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE BITETTO FRANCESCO (C.U. N.123/C DEL 23/12/2003 GARA RUTIGLIANO-GELA DEL 21/12/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 135/C del 14 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.250,00 EURO, INIBIZIONE DIRIGENTE GIULIANO VITANTONIO FINO A TUTTO IL 31/3/2004 E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE BITETTO FRANCESCO (C.U. N.123/C DEL 23/12/2003 GARA RUTIGLIANO-GELA DEL 21/12/2003). Avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo ha proposto reclamo la società Rutigliano, contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto di gara e richiedendo una congrua riduzione delle sanzioni inflitte alla società, al dirigente ed al calciatore. Le richieste vengono motivate con una ricostruzione dei fatti contestati del tutto difforme da quella accreditata dagli ufficiali di gara e che troverebbe conforto negli immagini televisive e nella possibilità di interpellare in proposito i Carabinieri impegnati nel servizio d’ ordine. All’ odierna riunione per la società ricorrente non è intervenuto alcun rappresentante. Ritiene la Commissione che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali non si rilevano argomenti che possono rendere plausibili le doglianze della ricorrente: anche nel supplemento di referto richiesto al direttore di gara da questa Commissione la responsabilità della società, del dirigente Giuliano e del calciatore Bitetto appare chiara ed inequivocabile. Allo stesso modo si possono giudicare eque e proporzionate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato. Come da espressa richiesta della società ricorrente copia del reclamo in oggetto viene trasmessa all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. per ulteriori accertamenti, ove ritenuti opportuni. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Rutigliano S.r.l. e di trasmettere lo stesso all’ Ufficio Indagini come da espressa richiesta della società ricorrente. La tassa va addebitata.
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