Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 145/C del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE POLENGHI TIZIANO (C.U. N.129/C DEL 7/1/2004 GARA PRATO-NOVARA DEL 6/1/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 145/C del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE POLENGHI TIZIANO (C.U. N.129/C DEL 7/1/2004 GARA PRATO-NOVARA DEL 6/1/2004). Con atto in data 8.1.2004 la società Novara Calcio S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Tiziano Polenghi. Con fax datato 15.1.2004 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’ art.29 commi 5) e 8) del C.G.S. la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’ addebito della tassa a norma del 9) comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’ inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Novara Calcio S.p.a.- La tassa va addebitata.
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