COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PEANO SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 17.12.2003 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PEANO SIMONE (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 17.12.2003 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, letti gli atti, e ritenuto che:
· la società reclamante ammette il tentativo di atto di violenza commesso dal proprio
tesserato, ma contesta la successiva condotta offensiva e minacciosa mantenuta nei
confronti del direttore di gara, e che ha condotto alla irrogazione della sanzione
complessiva di 3 giornate di squalifica;
· tale contestazione si sostanzia in una mera allegazione difensiva giusta la quale il
calciatore non avrebbe proferito le frasi ad esso addebitate;
· il referto arbitrale risulta, però, assolutamente specifico a riguardo - riportando,
letteralmente, sia le gravi offese che la minaccia di successive percosse - e, dunque, ai
sensi dell'art. 31 lett. A19 del C.G.S. deve ritenersi dotato della fede privilegiata propria
di tutti gli atti ufficiali che non risultino viziati da insanabili contraddizioni intrinseche, e
che non può essere scalfita da alcuna supposta contraria prova non avente il medesimo
rango.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Cuneo 1905 Srl disponendo l'addebito della tassa non
versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PEANO SIMONE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 17.12.2003 – Campionato Nazionale Juniores)."