COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14/12/2003 1913 SEREGNO – VILLACIDRESE CALCIO SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14/12/2003 1913 SEREGNO - VILLACIDRESE CALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 69 del 17122003; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società 1913 Seregno e con il quale si deduce un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro che, a seguito della sostituzione al 48° del secondo tempo da parte della società Villacidrese del calciatore Righi Matteo con il calciatore n° 12 Nioi Giuseppe, consentiva la presenza contestuale sul terreno di gioco di due portieri della squadra avversaria, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva di cui all'art.12 comma 5 del CGS; - rilevato che il reclamo deve essere disatteso in quanto l'art.3 delle regole del gioco del calcio consente la sostituzione nel corso della gara di tre calciatori "indipendentemente dal ruolo ricoperto", come peraltro esplicitamente previsto anche dal C.U. n°1 dell' 172003; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Seregno - Villacidrese 0-2; 3) di addebitare sul conto della società 1913 Seregno la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it