COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 14/12/2003 1913 SEREGNO – VILLACIDRESE CALCIO SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 14/12/2003 1913 SEREGNO - VILLACIDRESE CALCIO SRL
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 69 del 17122003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società 1913
Seregno e con il quale si deduce un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro che, a
seguito della sostituzione al 48° del secondo tempo da parte della società Villacidrese del
calciatore Righi Matteo con il calciatore n° 12 Nioi Giuseppe, consentiva la presenza
contestuale sul terreno di gioco di due portieri della squadra avversaria, invocandosi per
l'effetto la punizione sportiva di cui all'art.12 comma 5 del CGS;
- rilevato che il reclamo deve essere disatteso in quanto l'art.3 delle regole del gioco del
calcio consente la sostituzione nel corso della gara di tre calciatori "indipendentemente dal
ruolo ricoperto", come peraltro esplicitamente previsto anche dal C.U. n°1 dell' 172003;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Seregno - Villacidrese 0-2;
3) di addebitare sul conto della società 1913 Seregno la tassa di reclamo.