F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI- FICHE IRROGATE A CALCIATORI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI- FICHE IRROGATE A CALCIATORI La Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analoga istanza da parte del Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dell’interpretazione delle norme di cui agli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quesiti formulati dallo stesso titolare della Commissione Disciplinare. In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalità di espiazione di una ampia tipologia di squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l’ipotesi di calciatore fuori quota che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi. Il primo quesito riguarda la possibilità di utilizzare nelle gare domenicali della prima squadra il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che, squalificato in tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest’ultima, disputatasi il sabato precedente. La risposta è senz’altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questa Corte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione sportiva 2002/2003) secondo cui la sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione. Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essere riuniti, data la loro attitudine a ricevere risposta unitaria. L’oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l’ipotesi di una squalifica inflitta in una data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa: ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria. La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti de- ve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustra-3 zione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionato-rio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dal Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto). La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L’unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettività della pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v’è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede. E’ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità. L’ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie di squalifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori che nella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto di pronunciare il proprio parere con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta. Ancora una volta la risposta al quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato per ultimo), alla cui stregua, ai fini dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l’allargamento del rispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazione del principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v’è, ne è stata prospettata, ragione di derogare. In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa4 delle Regioni (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni). P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
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