F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L’AP- PLICAZIONE, AI CALCIATORI GIA’ TESSERATI PER SOCIETA’ PROFESSIONISTI- CHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SO- SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUI- TO DELL’ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 Comunicato ufficiale n. 12/Cf del 12 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc.it QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L’AP- PLICAZIONE, AI CALCIATORI GIA’ TESSERATI PER SOCIETA’ PROFESSIONISTI- CHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SO- SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUI- TO DELL’ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21 1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data5 28 novembre 2003, prende le mosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al Presidente Federale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F.. Tale articolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 ( £ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. 2. Tutte le controversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva". Questa Corte era stata già investita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma, priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l’incertezza sull’effettiva portata della norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff. n. 6/Cf del 29 novembre 2002. Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno 2003, un protocollo di intesa, che regola l’operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con tale protocollo i soggetti stipulanti l’ac-6 cordo hanno previsto che: "1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società di Serie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso. 2. Il presente protocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dal Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate. 3. La Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprie associate affinchè abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previsti dal medesimo accordo ". Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell’accordo, in capo a tutti i soggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri dei soggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d’intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramente come i firmatari del protocollo d’intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispetto dell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esse affiliate. Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelle aderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimane assorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre 2003 del Presidente Federale. P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it