LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso IRONI/A.S.ANGELANA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso IRONI/A.S.ANGELANA Con reclamo del 18/02/2003 inoltrato in pari data a mezzo Raccomandata A.R. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, ed a quest’ultima pervenuto il successivo 20/02/2003, il sig. Tommaso IRONI, chiedeva la condanna della società A.S.ANGELANA al pagamento dei compensi arretrati e maturati nel periodo che va dal 02/12/2002 al 19/02/2003 per la Stagione Sportiva 2002-03, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. essendo poi stato posto nelle liste di svincolo dalla società stessa. Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis comma 5, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti pari a Euro 50,00. Nulla la Società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva Il calciatore a supporto della propria pretesa, ha eccepito il mancato pagamento da parte della società A.S.ANGELANA del compenso lordo relativo al periodo dal 02/12/2002 al 19/02/2003, durante il quale è stato per la stessa tesserato e desumibile dall’accordo economico con questa convenuto relativamente alla Stagione 2002/03; tale circostanza, peraltro non contestata dalla resistente, determina il diritto del reclamante ad ottenere l’accoglimento della domanda di condanna della società al pagamento delle mensilità non onorate. Valga per tutte il richiamo del citato art.21 bis Regolamento L.N.D. che regola la fattispecie versata in giudizio. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società A.S.ANGELANA tenuta a corrispondere al sig.Tommaso IRONI l’importo di Euro 2.707,50. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it