LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca MOSCONI/POL.VAL DI SANGRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca MOSCONI/POL.VAL DI SANGRO Con ricorso del 10/11/2003 inviato tramite Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici e ad alla Società controparte, il sig. Luca MOSCONI, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2002/03 con la Società POL.VAL DI SANGRO, sottoscrivendo un accordo economico dell’importo complessivo di Euro 1.200,00 giusto quanto previsto dall’art.94 ter delle N.O.I.F. Tanto premesso e rilevato che la Società resistente aveva corrisposto al sig.MOSCONI il minor importo di Euro 300,00 lo stesso chiedeva l’intervento della C.A.E. onde poter ottenere il pagamento del residuo importo di Euro 900,00. Rileva la Commissione che il ricorso risulta ritualmente notificato e corredato della documentazione prevista dall’art.21 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. La Società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva in ordine alla richiesta avanzata dal ricorrente. Quest’ultimo, ha fornito l’obbiettivo riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata, producendo il contratto economico sottoscritto dove risulta accertato il credito di Euro 900,00 così come richiesto dal sig.MOSCONI. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società POL.VAL DI SANGRO tenuta a corrispondere al sig. Luca MOSCONI la somma di Euro 900,00. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di Euro 50,00 versata.
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