LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ZIRILLI/A.S.REAL CESATE SARONNO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 68 Riunione del 13 dicembre 2003 e pubbl. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ZIRILLI/A.S.REAL CESATE SARONNO Con reclamo datato 10/06/2003, inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici ed alla Società controparte, il sig.Alessandro ZIRILLI chiedeva la condanna della Società A.S.REAL CESATE SARONNO al pagamento dei compensi arretrati maturati nella Stagione Sportiva 2002/03. per un importo totale di Euro 1.000,00, somma relativa a due mensilità, dovuta a titolo di rimborso spese a i sensi dell’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F. Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava: 1) copia dell’accordo intercorso con il REAL CESATE SARONNO a decorrere dal 15/8/2002 e fino al 30/6/2003, regolarmente depositato; 2) copia del versamento della tassa reclamo di Euro 50,00 prevista dall’art.21 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; 3) fotocopia semplice della ricevuta della Raccomandata A.R. con cui ha provveduto all’invio dell’atto introduttivo, alla Società resistente. Discussa la controversia alla riunione del 13 Dicembre 2003, la Commissione Accordi Economici, ritiene che la pretesa non possa essere accolta in riferimento al pagamento delle dovute dalla Società nei confronti del sig.Alessandro ZIRILLI. Questo perché il Zirilli non ha fornito la prova dell’avvenuta ricezione del reclamo da parte della Società con le formalità previste tassativamente dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Infatti detto articolo recita testualmente che “Il reclamo deve essere avanzato, allegando allo stesso la
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