Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano GRAFFAGNINO/A.C.LENTINI (A.C.S.LEONZIO)
Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano GRAFFAGNINO/A.C.LENTINI (A.C.S.LEONZIO)
Con reclamo datato 9/1/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig. Gaetano GRAFFAGNINO chiedeva la condanna della Società A.C.LENTINI (A.C.S.LEONZIO) al pagamento delle spettanze pari a euro 700,00 somma risultante dalla retribuzione maturata per il mese di ottobre 2003, dovuta a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 94 ter comma 6 delle N.O.I.F.
Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava:
1) Copia dell’accordo economico intercorso con la Società a decorrere dal 23/8/2003
fino al 30/6/2004;
2) Ricevuta del versamento della tassa reclamo di Euro 50,00 prevista dall’art.21 bis
del Regolamento della L.N.D.
3) Originale della ricevuta della Racc.A.R. del 14/1/2004, con cui ha provveduto
all’invio dell’atto introduttivo alla Società resistente.
Successivamente con atto di rinuncia datato 24/2/2004 e regolarmente pervenuto alla Commissione Accordi Economici il sig. Gaetano GRAFFAGNINO, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il reclamo per intervenuta rinuncia.
Dispone che la relativa tassa reclamo venga incamerata.