Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ADORANTE/S.S.D.SAPRI CALCIO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ADORANTE/S.S.D.SAPRI CALCIO Con ricorso del 9/2/2004 il sig. Riccardo Adorante esponeva di essere stato tesserato per l’ anno sportivo 2003/2004 per la società S.S.D. SAPRI CALCIO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 5.000,00. Tanto premesso e rilevato che il rapporto si era interrotto alla data del 31/12/2003 senza che la società corrispondesse alcun importo, chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma dovuta. Rileva la commissione che il ricorso risulta ritualmente notificato alla società, la quale non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Quest’ ultimo ha fornito l’ obbiettivo riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata, producendo il contratto economico sottoscritto con la società, con la conseguenza che risulta, così, accertato il credito di €. 1.500,00, pari a tre mensilità, come richiesto in ricorso. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la S.S.D. SAPRI CALCIO tenuta al pagamento, a favore del sig. Riccardo ADORANTE dell’ importo di €. 1.500,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici,d1ichiara, per le causali di cui in motivazione, la S.S.D. SAPRI CALCIO tenuta al pagamento dell’ importo di €. 1.500,00, a favore del sig.Riccardo ADORANTE. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it